Il mobbing coniugale e familiare

Il mobbing coniugale e familiare

L’utilizzo del termine mobbing è stato recentemente esteso anche all’ambito coniugale e familiare. Questo si verifica nel momento in cui vengono attuati atteggiamenti aggressivi e vessatori all’interno del nucleo familiare. Classico esempio del mobbing coniugale può essere rappresentato da un coniuge che mette in atto minacce, violenze psichiche e fisiche nei confronti dell’altro, allo scopo di ottenere qualcosa: costringerlo ad un comportamento che va contro il suo volere, come ad esempio lasciare la casa coniugale, acconsentire alla separazione, estromettersi da decisioni importanti, ecc.
Si tratta di una strategia comportamentale persecutoria fatta di piccoli gesti, ostilità, chiusura della comunicazione, continue critiche, assoluta indifferenza allo scopo di sminuire l’altro. Alla stregua del mobbing lavorativo tali atteggiamenti opprimenti, sistematici e ripetuti, minacciano la dignità, l’autostima ma anche l’integrità fisica e psichica della vittima.

Aldilà del mobbing coniugale, sempre all’interno di un nucleo familiare, possiamo distinguere il mobbing familiare, inteso come l’insieme di condotte mobbizzanti ai danni di un membro della famiglia, sia esso un genitore, un figlio o un altro parente stretto. Denigrazioni, minacce, delegittimazione del ruolo familiare e sociale, indifferenza…sono alcuni degli atteggiamenti tipici in questi casi di mobbing.
I comportamenti si concretizzano in una serie di vere e proprie vessazioni (soprattutto di tipo psicologico) che portano il soggetto destinatario a sminuire la propria personalità, ad annullare la propria autostima occupando una posizione di totale sottomissione rispetto all’aguzzino.

Per definire, dal punto di vista giuridico, la sussistenza di una ipotesi di mobbing familiare o mobbing coniugale, è necessario che tali condotte si ripetano nel tempo e che siano verificabili. Infatti spesso si ricorre all’utilizzo di microspie o microcamere Endoacustica che, nascoste negli ambienti maggiormente frequentati, aiutano la vittima a dimostrare la realtà dei fatti.
Raramente infatti tali condotte sfociano in maltrattamenti fisici ma in ogni caso la vittima cade spesso in uno stato paragonabile a quello delle vittime di violenze, restie per paura o vergogna a denunciare.
Secondo una sentenza del T.A.R. Campania (Napoli Sez. II n. 2036 del 20 aprile 2009), “il mobbing presuppone dunque i seguenti elementi: a) la pluralità dei comportamenti e delle azioni a carattere persecutorio (illecite o anche lecite, se isolatamente considerate), sistematicamente e durevolmente dirette contro il dipendente; b) l’evento dannoso; c) il nesso di causalità tra la condotta e il danno; d) la prova dell’elemento soggettivo”.
Dello stesso avviso, la Corte di Appello di Torino che nel 2000 plasmò, per la prima volta, la fattispecie indicando che un “comportamento, in pubblico, offensivo ed ingiurioso nei confronti dell’altro coniuge, sia in violazione delle regole di riservatezza, e sia, soprattutto, in riferimento ai doveri di fedeltà, correttezza e rispetto derivanti dal matrimonio, condotta ancor più grave se accompagnata dalle insistenti pressioni con cui il coniuge stesso invita reiteratamente l’altro ad andarsene di casa”.

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